Art. 2.
(Modifica all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

      1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefìci ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis e 609-octies del codice penale, se commessi in danno di persona minorenne, e 609-quater del citato codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica».

      2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, di cui all'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 1-bis, della medesima legge n. 354 del 1975, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

 

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